Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Oggetto: Pubblicazione piano attività del personale ATA per l'anno scolastico 2020 - 21
Oggetto: DOCUMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE SCELTE PER LA REVISIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
Oggetto: Integrazione alla Direttiva prot. n. 2632/VII.6 del 30/09/2020 - attivazione del lavoro agile per il personale Amministrativo e Tecnico – riferimento nota MI prot. 1990 del 5/11/2020
Oggetto: DIRETTIVA RELATIVA A OBIETTIVI E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2020/2021